EPILESSIA E LEGGI

Le persone affette da epilessia, nell’ordinamento italiano, sono protette da varie norme che assicurano una tutela antidiscriminatoria e permettono l’accesso a benefici economici di carattere assistenziale e/o economico.
La diagnosi di epilessia dà diritto all’esenzione dai ticket sui farmaci e sulle prestazioni sanitarie, per motivi di invalidità o per patologia. L’ufficio amministrativo delle ASL di residenza è delegato a rilasciare l’uno o l’altro tipo di esenzione.

Certificazione d’Invalidità civile.
L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. La definizione è contenuta nella legge n. 118 del 30/3/1971: “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

In linea generale l’invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.

Il Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento. L’accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni ASL.

La richiesta d’invalidità deve essere presentata in via telematica all’INPS, dopo che il proprio medico di base ha rilasciato la documentazione medica relativa alla patologia.

Ci si può avvalere per l’aiuto nella compilazione di un patronato.

Il riconoscimento dell’invalidità civile può determinare per i casi più gravi l’accesso ad una serie di benefici economico-assistenziali.

Certificazione di handicap.
Distinto e diverso dal giudizio di invalidità civile è il giudizio relativo al grado di handicap, inteso come svantaggio nell’inserimento sociale incontrato dalla persona affetta da una minorazione, disciplinato dalla Legge n. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate).
La certificazione viene emessa a seguito della presentazione all’INPS della domanda di accertamento dello stato dell’invalidità civile.