Statuto

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DENOMINAZIONE

Art.   1. E’ costituita una Associazione denominata Il Colore Viola ONLUS

IL’Associazione  è  apartitica,  apolitica,  aconfessionale,  senza  fini  di  lucro  anche indiretto e l’attività è esclusivamente svolta per fini di solidarietà. L’Associazione ha durata illimitata.

SEDE

Art. 2. L’Associazione ha sede legale in Belvedere di Tezze, attualmente in Via Gen. Dalla Chiesa n.041 e può svolgere la propria attività nell’ambito della regione e provincia. Il cambio della sede all’interno della medesima provincia, non costituisce variazione statutaria.

SCOPI

Art. 3. L’Associazione non persegue fini di lucro ed ha finalità di solidarietà sociale. Scopi dell’associazione sono la tutela dei soggetti in età evolutiva affetti da epilessia e la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la prevenzione e cura della malattia, allo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi sociali e alla rimozione di disposti discriminatori.

Per perseguire tali scopi l’Associazione si prefigge di:

a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo, in ambito locale, congressi, convegni, riunioni,  conferenze divulgative sugli aspetti sociali e scientifici dell’epilessia, anche patrocinando studi e ricerche;

b) promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa posta in essere da Enti e organizzazioni private e pubbliche dirette all’assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all’integrazione sociale e alla tutela giuridica dei  soggetti  con epilessia;

c) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi regionali, nazionali ed internazionali per ottenere leggi, regolamenti e provvedimenti a favore delle persone con epilessia;

d) partecipare, ove richiesto con enti pubblici, privati e altre associazioni alla definizione e attuazione dei programmi in campo promossi dalle sezioni territoriali ed a quelli, inerenti l’epilessia, di Enti privati pubblici o di diritto pubblico;

e) organizzare e promuovere anche in collaborazione con altre associazioni conferenze e corsi d’informazione, formazione e aggiornamento per operatori, pubblici e privati, in particolare del mondo della scuola in ogni suo ordine e grado, a contatto con le persone affette da epilessia, loro famiglie e persone degli ambiti da essi frequentati, al fine di migliorare l’integrazione sociale tramite una razionale conoscenza delle specificità connesse al vivere, direttamente o indirettamente, questa patologia;

f) fornire ogni tipo di servizio e/o attività necessario al conseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione  non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connessa.

SOCI E SOSTENITORI

Art. 4. L’attività del Socio a favore dell’Associazione e/o degli associati è volontaria e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio che presta la Sua opera a favore dell’Associazione e/o degli associati possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese  effettivamente  sostenute  per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. La  qualità  di  Socio  è  incompatibile  con  qualsiasi  forma  di  rapporto  di  lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 5. L’Associazione si compone di soci fondatori, soci  ordinari,  sostenitori. Quando non specificamente indicato, per Socio, si intenderà quello “ordinario”.

Art.  6. Sono Soci:

FONDATORI coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono formalmente intervenuti all’atto costitutivo. Hanno diritto di voto in quanto tali, ma, solo se ammessi quali Soci Ordinari in conformità alle norme del presente statuto.

ORDINARI le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci devono impegnarsi a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

Art. 7. SOSTENITORI

Sono sostenitori gli enti, gli istituti, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono a sostenere le attività dell’Associazione e che condividono le  attività dell’Associazione stessa. I sostenitori,  non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali.

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell’Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Art. 8. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Il consiglio Direttivo delibera di anno in anno, in concomitanza con l’approvazione del rendiconto consuntivo, l’ammontare della quota associativa, rispettivamente dovuta dai Soci.

Art. 9. CRITERI DI AMMISSIONE

Coloro che intendono essere iscritti tra i Soci dell’Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Essi devono impegnarsi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione.

La richiesta dì adesione, dopo la verifica dì corrispondenza alle norme del presente statuto, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

L’iscrizione si intende rinnovata tacitamente ogni  anno, salvo quanto disposto nel successivo art.10.

//da aggiungere il seguito dello statuto//

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